Chivasso, tutti i cani banditi dai parchi giochi

A Chivasso tempi duri per gli amanti degli animali. A rischio anche il lancio di coriandoli.

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Regolamento comunale di Chivasso, tutti i cani banditi  dai parchi giochi.

Regolamento comunale

A pochi mesi dalla sua (contestata) entrata in vigore, ed aver mietuto due vittime illustri (Pd e Anpi), il nuovo Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Chivasso venerdì è passato in Commissione Affari Generali per una serie di modifiche, poi ratificate nel Consiglio Comunale di Giovedì.
Al centro della discussione tra maggioranza e opposizione non solo l’articolo 12 (quello che in estrema sintesi vieta le affissioni a meno di venti metri da monumenti ed edifici storici), ma numerosi punti del complesso testo.

ARTICOLO 6

Prima modifica quella all’articolo 6 («Addobbi, festoni, stendardi, bandiere e striscioni senza fini pubblicitari»), con l’aggiunta di «Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione». Ovvio, ma non specificato.

ARTICOLO 7

All’articolo 7 («Atti vietati su suolo pubblico e di uso pubblico») è stato aggiunto il comma G: «Salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o da luogo privato è vietato il lancio di sassi, sostanze, liquidi o qualsiasi oggetto che possa mettere in pericolo, recare disturbo, bagnare o imbrattare persone, animali, cose, edifici o aree ad uso pubblico». Nulla da eccepire, a meno che qualcuno non sollevi il «caso coriandoli» in occasione del prossimo carnevale...

ARTICOLO 12

Stravolto, come era facilmente prevedibile, l’articolo 12.
Completamente rivisto anche il «comma 3», quello che ha avuto come prima conseguenza la sparizione dal balcone di Palazzo Laurella dei tre simboli delle liste di centro destra legate alla candidatura di Matteo Doria.

ARTICOLO 34

Affrontando il tema dell’accattonaggio, è stato aggiunto «Salvo che il fatto non costituisca reato».

ARTICOLO 35

La nuova versione del Regolamento riconosce, di fatto, gli artisti di strada, «qualsiasi forma d'arte che utilizza spazi pubblici o aperti al pubblico e che è caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e retribuzione e che accetta come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico».

ARTICOLO 40

Altro tema caldo quello della «Conduzione, custodia e tutela di cani ed altri animali», che al comma 2 ora sancisce che «E’ vietato l’accesso dei cani nelle aree attrezzate per i giochi dei bambini», mentre cade l’obbligo di pulire le urine solo nel capoluogo e nei pressi delle scuole. Da ora, bottiglie d’acqua al seguito anche nelle frazioni e in periferia.

ARTICOLO 44

Questo articolo norma la «Conduzione e tutela degli animali all’interno dei parchi e giardini pubblici». Ai cani, è ora espressamente vietato anche solo «entrare» nei parchi giochi. Di conseguenza, quando il testo sarà approvato una mamma che entrerà al parco portando con sé figlio e cagnolino, starà violando il Regolamento...

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